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Regio decreto 1279/1939

Art. 49 — Le aste devono essere effettuate in locali, in giorni ed in ore che facilitino la partecipazione del pubblico

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Art. 49. Le aste devono essere effettuate in locali, in giorni ed in ore che facilitino la partecipazione del pubblico. La data delle aste e le modalita' per gli incanti devono essere stabilite nei regolamenti interni.

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