Regio decreto 1279/1939
Art. 40 — Il saggio d'interesse, e gli eventuali diritti accessori a titolo di rimborso spese di custodia, assicurazion…
Art. 40. Il saggio d'interesse, e gli eventuali diritti accessori a titolo di rimborso spese di custodia, assicurazione, stacco polizza, di asta e simili delle cose costituite in pegno, devono essere stabiliti pei regolamenti interni. L'interesse si esige all'atto del riscatto del pegno, della domanda di rinnovazione del prestito, della vendita del pegno ovvero della sua aggiudicazione al perito. I diritti accessori, esclusi quelli d'asta, possono esigersi all'atto della concessione o della rinnovazione del prestito.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione del comma 1 dell'art. 40.
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