Regio decreto 1279/1939
Art. 39 — I prestiti su pegno non possono eccedere i quattro quinti del valore di stima fissato dal perito, quando trat…
Art. 39. I prestiti su pegno non possono eccedere i quattro quinti del valore di stima fissato dal perito, quando trattasi di pegno di preziosi, e i due terzi del valore medesimo, quando trattasi di oggetti diversi. La stima deve essere fatta in base al valore commerciale delle cose offerte in pegno.
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