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Regio decreto 1279/1939

Art. 41 — I prestiti su pegno possono essere estinti in qualunque tempo prima della scadenza col conseguente riscatto e…

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Art. 41. I prestiti su pegno possono essere estinti in qualunque tempo prima della scadenza col conseguente riscatto e ritiro delle cose costituite in pegno. Il Monte puo' consentire alla scadenza del prestito la rinnovazione totale o parziale di esso, previo pagamento degli interessi e, in quanto dovuti, degli accessori, subordinatamente pero' a nuova stima delle cose date in pegno.

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