Regio decreto 1279/1939
Art. 35 — Art
Art. 35. Art. 35, I Monti possono accettare eredita', legati o donazioni, previa autorizzazione dell'Ispettorato e con le modalita' e cautele che esso ritiene di stabilire.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 35.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1279/1939 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.