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Regio decreto 1279/1939

Art. 36 — La vendita degli immobili, a termini dell'art

ELI /it/regio-decreto/1939/05/25/1279/art/36parte di Regio decreto 1279/1939
Art. 36. La vendita degli immobili, a termini dell'art. 26, comma secondo, della legge deve farsi all'asta pubblica, previa perizia, ovvero a trattativa privata con l'autorizzazione dell'Ispettorato. In ogni caso il Monte deve dare notizia all'Ispettorato della vendita, entro il termine di dieci giorni.

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