Regio decreto 1279/1939
Art. 34 — I mutui ipotecari contemplati nell'art
Art. 34. I mutui ipotecari contemplati nell'art. 27 della legge devono essere garantiti da ipoteca di primo grado sopra immobili che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dal Monte certo e durevole per tutta la durata dell'operazione. Gli immobili devono essere situati nel Comune o nei Comuni in cui ha sede od opera il Monte, anche con proprie dipendenze. Le perizie sono redatte da persone di fiducia del Monte. I fabbricati sottoposti ad ipoteca devono essere assicurati contro i danni dell'incendio e della caduta del fulmine presso compagnie di gradimento del Monte; nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore del Monte in caso di sinistro. I mutui sono rimborsati mediante pagamento di rate fisse di ammortamento in un periodo massimo di dieci anni. Nello statuto deve essere stabilita la percentuale massima, rispetto ai capitali amministrati, da impiegare nelle operazioni di cui al presente articolo.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 34.
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