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Regio decreto 1279/1939

Art. 33 — Le anticipazioni su titoli contemplate nell'art

ELI /it/regio-decreto/1939/05/25/1279/art/33parte di Regio decreto 1279/1939
Art. 33. Le anticipazioni su titoli contemplate nell'art. 27 della legge non possono eccedere l'ottanta per cento dell'ultimo prezzo di compenso dei titoli stessi e devono essere effettuate con la clausola che obblighi il debitore a ridurre il prestito od a fornire un supplemento di garanzia nel caso che il valore dei titoli, nel corso dell'operazione, subisca un ribasso che riduca il margine di garanzia di cui sopra. Le anticipazioni, non possono avere una scadenza superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate. Qualora il debitore non provveda entro cinque giorni dalla scadenza al pagamento delle somme dovute al Monte, questo senza bisogno di costituzione in mora e senza formalita' giudiziaria, puo' far vendere, a mezzo di un pubblico ufficiale autorizzato a tale specie di atti, i titoli ricevuti in garanzia, tenendo in deposito infruttifero l'eventuale eccedenza, dedotto il suo credito per capitale, interessi e spese, a disposizione dell'avente diritto. La medesima procedura si applica nei confronti del debitore che, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuto ribasso del valore dei titoli, effettuata dal Monte a mezzo di lettera raccomandata, non provvede a ristabilire il rapporto, di cui al primo comma, fra il valore dei titoli offerti in garanzia e la somma dovuta al Monte.

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