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Regio decreto 1279/1939

Art. 32 — Fermo quanto e' preveduto nell'art

ELI /it/regio-decreto/1939/05/25/1279/art/32parte di Regio decreto 1279/1939
Art. 32. Fermo quanto e' preveduto nell'art. 27 della legge, i Monti che ricevono depositi possono compiere, qualora sia consentito dallo statuto, altre operazioni di investimenti di fondi, purche' rientrino nella natura di quelle indicate dal menzionato art. 27, escluse, in ogni caso, le operazioni aleatorie. I Monti predetti possono essere autorizzati dall'Ispettorato ad assumere servizi di ricevitoria, tesoreria provinciale o comunale, nonche' servizi di cassa di Istituti. Enti od associazioni che hanno uno scopo di utilita' generale.

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