Regio decreto 1279/1939
Art. 31 — I libretti nominativi di cui al n
Art. 31. I libretti nominativi di cui al n. 1), lett. c) dell'art. 29 possono essere soltanto emessi a favore degli Istituti o Enti ovvero delle persone appresso specificati: a) Istituti o Enti che hanno prevalente finalita' assistenziale, di presidenza od educativa; b) insegnanti con retribuzioni annue non superiori a L. 8.000 nette da imposte, alunni di asili infantili, di scuole elementari e studenti medi; c) agricoltori-braccianti, domestici, operai, artigiani che prestano servizio ad opera od a giornata, portieri, commessi, venditori e rivenditori ambulanti, militari di truppa, fattorini di uffici pubblici o privati; d) tutti coloro che attendono, in genere, a lavori manuali o prestano servizio ad opera o a giornata o le cui retribuzioni annue di carattere continuativo non sono superiori all'importo stabilito per gli insegnanti nella lett. b); I Monti possono ammettere al beneficio di cui al presente articolo i pignoranti, quando i loro depositi a risparmio sono espressamente destinati al riscatto dei pegni. L'Ispettorato ha facolta' di stabilire, per la categoria di libretti preveduta in questo articolo, norme speciali per quanto concerne i limiti minimi e massimi dei versamenti e dei rimborsi, i termini massimi di preavviso per i prelievi, i limiti massimi dei depositi fruttiferi per gli Istituti ed Enti e per i privati, nonche' il tasso d'interesse massimo. Il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, su proposta dell'Ispettorato, puo' estendere ad altre categorie di Istituti o Enti ovvero di persone, i benefici di cui al presente articolo.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 31.
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