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Regio decreto 596/1938

Art. 36 — Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 3

ELI /it/regio-decreto/1938/03/14/596/art/36parte di Regio decreto 596/1938
Art. 36. (Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 3). (Legge 27 giugno 1929, n, 1185, art. 1). I sottufficiali in congedo che, dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918, abbiano prestato non meno di quattro mesi di servizio effettivo per terra, per mare od aeronavigante, in zona di operazione, presso reparti operanti o presso comandi mobilitati, possono, a domanda, essere nominati ufficiali di complemento nella rispettiva arma o corpo, anche se non provvisti del prescritto titolo di studio, salva l'eccezione di cui al seguente comma, e senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneita', purche' abbiano ottenuto una ricompensa al valor militare o una promozione per merito di guerra e siano dichiarati idonei da speciali commissioni reggimentali, secondo le norme stabilite dal regolamento. Per detti ufficiali di complemento l'avanzamento e' limitato al grado di capitano. I sottufficiali aspiranti alla nomina ad ufficiale di complemento nel corpo sanitario (ufficiali medici o chimici farmacisti) e nel corpo veterinario, debbono essere provvisti dei titoli di studio di cui all'art. 26 e aver superato lo stesso esame stabilito dal regolamento per gli ufficiali di complemento delle varie armi o corpi provvisti del detto titolo che chiedano il passaggio nel corpo sanitario o nel corpo veterinario. Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche alle seguenti categorie di militari di truppa e sottufficiali, i quali pero' non possono essere nominati ufficiali di complemento che nell'arma di fanteria: 1° sottufficiali dei carabinieri Reali che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati ufficiali di complemento nell'arma di provenienza. 2° sottufficiali provenienti dal corpo Reale equipaggi marittimi, transitati nella forza in congedo del Regio esercito; 3° militari che, arruolati nell'ex battaglione aviatori categoria piloti motoristi o personale vario - riportarono la nomina a sergente in tali specialita'; 4° sottufficiali provenienti dalla Regia guardia di finanza che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati; 5° militari incorporati nella sanita' promossi sergenti presso tali corpi; 6° militari di truppa e sottufficiali che durante il periodo di guerra 1915-1918 furono nominati cappellani militari o coprirono comunque il grado di ufficiale o furono considerati rivestiti del relativo stato.

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