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Regio decreto 596/1938

Art. 35 — Testo unico 1929, art. 34

ELI /it/regio-decreto/1938/03/14/596/art/35parte di Regio decreto 596/1938
Art. 35. (Testo unico 1929, art. 34). Oltre a quanto e' disposto negli articoli 24 e 25 possono anche ottenere la nomina a ufficiale di complemento: 1° i militari in congedo illimitato provvisti del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, che abbiano prestato servizio in reparti operanti o comandi mobilitati dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918 per qualsiasi periodo di tempo o siansi arruolati volontari per la guerra 1915-1918 e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra. Da tale esperimento possono essere dispensati coloro che abbiano conseguito l'idoneita' a sergente. 2° i licenziati dagli ex-collegi militari a tutto il 29 settembre 1927-V, che al termine dei corsi abbiano conseguito, nel collegio, la dichiarazione di idoneita' al grado di sergente.

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