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Regio decreto 596/1938

Art. 37 — Legge 28 dicembre 1931-X. n. 1633, art. 1 e 2

ELI /it/regio-decreto/1938/03/14/596/art/37parte di Regio decreto 596/1938
Art. 37. (Legge 28 dicembre 1931-X. n. 1633, art. 1 e 2). Le disposizioni del presente testo unico, relative alla nomina ad ufficiale di complemento, sono estese ai sottufficiali e militari di truppa in congedo delle varie armi, mutilati e invalidi della guerra 1915-1918, dell'impresa fiumana e della causa nazionale. Per la nomina ad ufficiale di complemento dei predetti mutilati e invalidi, che rispondano a tutti gli altri requisiti e che si sottopongano alle prove o esperimenti prescritti dal presente testo unico, si prescinde dall'idoneita' fisica.

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