Regio decreto 329/1938
Art. 22 — Spetta all'autorita' giudiziaria ordinaria: 1° conoscere delle infrazioni alla presente legge per le quali si…
Art. 22. Spetta all'autorita' giudiziaria ordinaria: 1° conoscere delle infrazioni alla presente legge per le quali si possa far luogo ad applicazione di pena e che non siano espressamente attribuite all'autorita' giudiziaria militare; 2° definire le questioni di controversa cittadinanza, domicilio od eta'; 3° pronunciare su contesi diritti civili o di filiazione.
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