Regio decreto 329/1938
Art. 21 — In tempo di guerra, il Ministro per la guerra ha facolta' di ordinare che non siano costituite commissioni mo…
Art. 21. In tempo di guerra, il Ministro per la guerra ha facolta' di ordinare che non siano costituite commissioni mobili di leva e di costituire invece, in localita' da indicarsi, commissioni temporanee.
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