Regio decreto 329/1938
Art. 23 — Le operazioni della leva e le decisioni che non siano di competenza dell'autorita' giudiziaria in conformita'…
Art. 23. Le operazioni della leva e le decisioni che non siano di competenza dell'autorita' giudiziaria in conformita' del precedente art. 22 sono attribuite in ciascuna provincia ad un consiglio di leva, che vi provvede sia direttamente sia per mezzo delle commissioni mobili di leva.
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