Regio decreto 329/1938
Art. 156 — L'espiazione di condanne che non comportino perdita dei benefici di rafferma a senso degli articoli 153 e 154…
Art. 156. L'espiazione di condanne che non comportino perdita dei benefici di rafferma a senso degli articoli 153 e 154 interrompe la rafferma stessa e sospende il pagamento del relativo premio. Lo stato di diserzione e la condanna a pena temporanea finche' non sia stata espiata la pena sospende il diritto al pagamento delle indennita' inerenti alle rafferme gia' compiute.
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