Regio decreto 329/1938
Art. 155 — Il raffermato che abbia perduto i benefici della rafferma in corso conserva il diritto alle indennita' ineren…
Art. 155. Il raffermato che abbia perduto i benefici della rafferma in corso conserva il diritto alle indennita' inerenti alle rafferme gia' compiute, a meno che sia stato condannato all'ergastolo o alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. In ogni caso rimane prosciolto dall'obbligo di servizio sotto le armi contratto con la rafferma.
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