Regio decreto 329/1938
Art. 157 — Il Ministro per la guerra puo', per gravi motivi, concedere al raffermato la rescissione della rafferma
Art. 157. Il Ministro per la guerra puo', per gravi motivi, concedere al raffermato la rescissione della rafferma. Per effetto della rescissione il raffermato perde i benefici inerenti alla rafferma in corso, ma conserva il diritto alle indennita' inerenti alle rafferme gia' compiute.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 329/1938 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.