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Regio decreto 329/1938

Art. 157 — Il Ministro per la guerra puo', per gravi motivi, concedere al raffermato la rescissione della rafferma

ELI /it/regio-decreto/1938/02/24/329/art/157parte di Regio decreto 329/1938
Art. 157. Il Ministro per la guerra puo', per gravi motivi, concedere al raffermato la rescissione della rafferma. Per effetto della rescissione il raffermato perde i benefici inerenti alla rafferma in corso, ma conserva il diritto alle indennita' inerenti alle rafferme gia' compiute.

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