Regio decreto 329/1938
Art. 154 — Perdono i benefici della rafferma in corso, soltanto in seguito a parere di una commissione di disciplina: a)…
Art. 154. Perdono i benefici della rafferma in corso, soltanto in seguito a parere di una commissione di disciplina: a) coloro che abbiano riportato condanne che non importino di pieno diritto la perdita dei benefici stessi a senso dell'articolo precedente; b) coloro che tengano cattiva condotta; c) coloro che commettano grave mancanza.
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