Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 329/1938Art. 153
Regio decreto 329/1938

Art. 153 — Perdono di pieno diritto i benefici della rafferma in corso: a) i retrocessi dal grado; b) i trasferiti alle …

ELI /it/regio-decreto/1938/02/24/329/art/153parte di Regio decreto 329/1938
Art. 153. Perdono di pieno diritto i benefici della rafferma in corso: a) i retrocessi dal grado; b) i trasferiti alle compagnie di correzione; c) i condannati dai tribunali ordinari per reati che importino di pieno diritto la perdita del grado; d) i condannati per reati previsti dal Codice penale militare; e) coloro che contraggono matrimonio senza autorizzazione. La retrocessione dal grado dei raffermati con premio deve essere sempre preceduta da parere di una commissione di disciplina.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 329/1938 · fonte Normattiva ↗

← Art. 152 Art. 154 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.