Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2616/1937Art. 17
Regio decreto 2616/1937

Art. 17 — Il contributo dell'iscritto alla Cassa ufficiali e' costituito da una ritenuta pari all'uno per cento sullo s…

ELI /it/regio-decreto/1937/11/25/2616/art/17parte di Regio decreto 2616/1937
Art. 17. Il contributo dell'iscritto alla Cassa ufficiali e' costituito da una ritenuta pari all'uno per cento sullo stipendio lordo di diritto, il quale risulta dallo stipendio lordo al 30 novembre 1930 diminuito della riduzione applicata sullo stipendio di fatto in base al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, ed aumentato per effetto del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e del R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033. Agli ufficiali con stipendio ridotto la ritenuta e' operata sullo stipendio di diritto ridotto in relazione alla posizione in cui si trovano. Agli ufficiali in disponibilita' non e' operata ritenuta alcuna.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2616/1937 · fonte Normattiva ↗

← Art. 16 Art. 18 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.