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Regio decreto 2616/1937

Art. 18 — I versamenti delle ritenute dovute alla Cassa ufficiali saranno effettuati bimestralmente dal Ministero dell'…

ELI /it/regio-decreto/1937/11/25/2616/art/18parte di Regio decreto 2616/1937
Art. 18. I versamenti delle ritenute dovute alla Cassa ufficiali saranno effettuati bimestralmente dal Ministero dell'aeronautica, con mandati diretti da emettersi a favore della Cassa ufficiali. A tale scopo all'inizio di ciascun esercizio la Cassa ufficiali compilera' un ruolo nominativo degli ufficiali iscritti, dal quale risulti: lo stipendio di diritto di ciascun ufficiale e la ritenuta per cassa ufficiali alla quale viene assoggettato. Il ruolo stesso, in triplice esemplare, sara' trasmesso all'ufficio competente del Ministero dell'aeronautica che dovra' provvedere alla emissione dei mandati trimestrali posticipati. La Cassa ufficiali e' tenuta a comunicare trimestralmente, mediante ruoli suppletivi, le variazioni avvenute al ruolo principale. In allegato al mandato di pagamento, il competente ufficio del Ministero trasmettera' due esemplari dei ruoli principali o di variazione perche' possa essere effettuato il riscontro da parte dei competenti organi di controllo.

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