Regio decreto 2616/1937
Art. 16 — Gli ufficiali iscritti che passano nella posizione di ausiliaria, congedo speciale, congedo provvisorio ed as…
Art. 16. Gli ufficiali iscritti che passano nella posizione di ausiliaria, congedo speciale, congedo provvisorio ed aspettativa per riduzione di quadri, senza diritto a richiamo in servizio permanente effettivo possono, a domanda, se iscritti alla Cassa ufficiali da almeno 4 anni, continuare a rimanere iscritti fino alla data di collocamento a riposo, continuando ad effettuare il versamento di una quota pari all'1% dell'ultimo stipendio lordo di diritto percepito in servizio permanente effettivo. La domanda intesa a rimanere iscritto dovra' pervenire alla Cassa ufficiali entro il novantesimo giorno decorrente dalla data del collocamento in una delle posizioni sopracitate. Non e' ammessa in alcun caso la iscrizione e reiscrizione degli ufficiali di qualunque categoria di congedo cui essi provengano.
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