Regio decreto 1706/1937
Art. 8 — Art. 6, legge 6 giugno 1932, n. 656
Art. 8. (Art. 6, legge 6 giugno 1932, n. 656). (Articolo unico nn. 4° e 5°, legge 25 gennaio 1934, n. 186). Le «Casse rurali ed artigiane» devono essere costituite per atto pubblico. Esse non sono tenute ad indicare, nell'atto costitutivo, i pubblici fogli designati per la pubblicazione degli atti sociali, fermo rimanendo l'obbligo prescritto nell'art. 220, comma 2°, n. 3°, del Codice di commercio, di indicare le forme di convocazione delle assemblee generali. Non si puo' procedere alla costituzione delle societa' se gli schemi degli atti costitutivi e degli statuti non siano stati preventivamente comunicati all'Ispettorato, per la relativa approvazione. Parimenti, deve essere richiesta l'approvazione dell'Ispettorato per quanto riguarda le modificazioni degli atti costitutivi e degli statuti. L'Ispettorato ha facolta' di apportare le opportune variazioni agli atti indicati nei due commi precedenti. L'originale o la copia autentica della comunicazione di approvazione dei predetti atti, da parte dell'ispettorato, deve essere esibita al Tribunale, per gli adempimenti previsti dal Codice di commercio, in ordine alla costituzione della societa' ed alla omologazione dell'atto costitutivo, dello statuto e delle relative modificazioni. Gli obblighi di pubblicazione degli atti sociali riflettono soltanto gli atti costitutivi, gli statuti e le relative modificazioni nonche' i bilanci annuali. Le pubblicazioni si fanno senza spese. Gli atti costitutivi nonche' concernenti gli statuti e le relative modificazioni sono esenti dalle tasse di registro e di bollo.
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