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HomeNormeRegio decreto 1706/1937Art. 7
Regio decreto 1706/1937

Art. 7 — Art. 5, legge 6 giugno 1932, n. 656

ELI /it/regio-decreto/1937/08/26/1706/art/7parte di Regio decreto 1706/1937
Art. 7. (Art. 5, legge 6 giugno 1932, n. 656). Il capitale delle «Casse rurali ed artigiane» di nuova costituzione deve essere costituito in denaro e per somma non inferiore alle L. 30.000.

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