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Regio decreto 1706/1937

Art. 9 — Art. 7, legge 6 giugno 1932, n. 656

ELI /it/regio-decreto/1937/08/26/1706/art/9parte di Regio decreto 1706/1937
Art. 9. (Art. 7, legge 6 giugno 1932, n. 656). Gli statuti, oltre quanto e' richiesto dal Codice di commercio per la specie di societa' di cui le Casse assumono la forma, devono contenere le norme riguardanti i depositi, il modo di impiego dei capitali e la destinazione degli utili netti annuali, nonche', per le societa' a garanzia limitata, la somma fino a concorrenza della quale il socio e' responsabile per il pagamento dei debiti sociali, ai sensi dell'articolo 2.

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