Regio decreto 1706/1937
Art. 49 — Art. 4 del R. decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1989, convertito nella legge 16 marzo 1936, n. 540
Art. 49. (Art. 4 del R. decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1989, convertito nella legge 16 marzo 1936, n. 540). Le aziende soggette alle disposizioni del presente Testo unico, devono, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo, uniformare i rispettivi statuti sociali alle anzidette disposizioni. Ai fini di tali modifiche statutarie, le assemblee dei soci, in seconda convocazione, possono deliberare validamente con la presenza della meta' dei soci iscritti, salvo che gli statuti non richiedano la presenza di un minor numero di soci. Rimane ferma la data del 30 giugno 1938 stabilita nel penultimo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1989, convertito nella legge 16 marzo 1936, n. 540, quale termine massimo per la graduale estinzione dei rapporti, delle operazioni e dei depositi di cui all'art. 19 del presente Testo unico, eventualmente in essere con Istituti od Enti non autorizzati a norma dello stesso articolo.
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