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Regio decreto 1706/1937

Art. 48 — Art. 28, legge 6 giugno 1932, n. 656

ELI /it/regio-decreto/1937/08/26/1706/art/48parte di Regio decreto 1706/1937
Art. 48. (Art. 28, legge 6 giugno 1932, n. 656). (Articolo unico, n. 160°, legge 25 gennaio 1934, n. 186). Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, primo e secondo comma, non si applicano alle aziende soggette alle disposizioni del presente Testo unico, costituite anteriormente al 7 luglio 1932, data di entrata in vigore della legge 6 giugno 1932, n. 656. E' in facolta' delle Casse rurali costituite anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto di trasformarsi in societa' cooperative a garanzia limitata, ma in ogni caso resta ferma la responsabilita' illimitata e solidale dei soci per le operazioni sociali compiute prima che siano eseguite le prescritte formalita' per la trascrizione e la pubblicazione dell'atto di trasformazione della societa'.

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