Regio decreto 1706/1937
Art. 50 — Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Testo unico sara' provveduto dall'Ispettorato all…
Art. 50. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Testo unico sara' provveduto dall'Ispettorato alle nomine del sindaco effettivo e del sindaco supplente, ai sensi del primo comma dell'articolo 13. Il revisore effettivo e il revisore supplente di cui al R. decreto-legge 17 ottobre 1935, n 1989, convertito nella legge 16 marzo 1936, n. 3540, restano in carica presso l'azienda fino a quando non sia provveduto a norma del comma precedente, conservando unicamente le funzioni di membri del Collegio sindacale ed assumendo le particolari attribuzioni previste, per i sindaci di nomina dell'Ispettorato, nei commi secondo e terzo dell'art. 13. Nelle votazioni, in caso di parita', hanno voto prevalente. Il sindaco effettivo ed il sindaco supplente di nomina dell'Ispettorato, nella prima applicazione del presente Testo unico, sostituiscono di diritto il sindaco effettivo e il sindaco supplente di nomina dell'assemblea dei soci, meno anziani di carica o, in mancanza, meno anziani di eta'. Il sindaco effettivo e il sindaco supplente uscenti restano responsabili, a norma di legge, per quanto si attiene al periodo di tempo in cui hanno esplicato il mandato.
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