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Regio decreto 1706/1937

Art. 47 — Art. 30, legge 6 giugno 1932, n. 656

ELI /it/regio-decreto/1937/08/26/1706/art/47parte di Regio decreto 1706/1937
Art. 47. (Art. 30, legge 6 giugno 1932, n. 656). Qualora in uno stesso Comune esista una Cassa comunale di credito agrario e funzioni pure o si costituisca una «Cassa rurale ed artigiana», con decreto del Capo del Governo, su proposta del Capo dell'ispettorato, sentito il Comitato dei Ministri, puo' essere disposto che la prima cessi di funzionare. In tal caso, il patrimonio della Cassa comunale e' dato in gestione all'Istituto speciale di credito agrario competente per zona, che ne assegna i tre quarti alla «Cassa rurale ed artigiana» a titolo di anticipazione senza interessi, da rimborsarsi in trenta anni. Eguali anticipazioni possono essere accordate, per disposizione dell'Ispettorato, sul patrimonio di Casse comunali di credito agrario gia' passate in gestione al competente Istituto speciale di credito agrario, a favore delle «Casse rurali ed artigiane » che esistano o si costituiscano nei Comuni dove gia' operavano le Casse comunali predette.

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