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Regio decreto 1706/1937

Art. 46 — Art. 26, legge 6 giugno 1932, n. 656

ELI /it/regio-decreto/1937/08/26/1706/art/46parte di Regio decreto 1706/1937
Art. 46. (Art. 26, legge 6 giugno 1932, n. 656). Si applicano alle «Casse rurali ed artigiane», in quanto siano compatibili con quelle del presente Testo unico, le disposizioni del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, anche se non espressamente richiamate. E' altresi' applicabile alle predette aziende il disposto dell'art. 21 del R. decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287. Il trattamento tributario di cui al citato art. 21 s'intende limitato alle sole operazioni di credito agrario ai sensi di legge. Per gli atti riguardanti tali operazioni, le «Casse rurali ed artigiane» godono il beneficio del gratuito patrocinio.

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