Regio decreto 1706/1937
Art. 38 — Art. 23, comma 5°, legge 6 giugno 1932, n. 656
Art. 38. (Art. 23, comma 5°, legge 6 giugno 1932, n. 656). Quando si verificano le condizioni previste dalla legge per la dichiarazione di fallimento di una «Cassa rurale ed artigiana», si procede, secondo i casi, a norma dell'articolo 68 ovvero dell'art. 69 del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400. Nel caso in cui abbia avuto luogo la dichiarazione di stato di cessazione dei pagamenti da parte della societa', si presumono fatti in frode dei creditori della societa' e, in mancanza della prova contraria, sono annullati rispetto alla massa degli stessi creditori, qualora siano avvenuti posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti: a) gli atti, i pagamenti e le alienazioni di cui al comma 2°, numeri 1° e 2°, dell'art. 707 del Codice di commercio, compiuti dal socio; b) gli atti ed i contratti commutativi compiuti dal socio, in cui i valori dati o le obbligazioni assunte sorpassino notevolmente cio' che gli e' stato dato o promesso; c) i pegni e le ipoteche costituiti sui beni del socio, quando la costituzione non sia contemporanea al sorgere del credito. Le disposizioni del comma precedente non si applicano nei riguardi del socio a garanzia limitata il quale, entro dieci giorni dal decreto di messa in liquidazione della societa', versi interamente al liquidatore l'ammontare della somma per cui e' obbligato per il pagamento dei debiti sociali ovvero offra garanzie, ritenute idonee dal liquidatore, per il pronto pagamento della somma anzidetta.
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