Regio decreto 1706/1937
Art. 37 — Senza pregiudizio di quanto e' disposto nel 1° comma dell'articolo precedente, i commissari liquidatori, qual…
Art. 37. Senza pregiudizio di quanto e' disposto nel 1° comma dell'articolo precedente, i commissari liquidatori, qualora concorrano particolari circostanze, possono procedere, in seguito ad autorizzazione dell'Ispettorato, alla trascrizione del decreto di messa in liquidazione nell'Ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni immobili dei soci. Dalla data di trascrizione del decreto e per tutta la durata della liquidazione, il socio, senza il consenso dei commissari liquidatori, non puo' alienare ne' sottoporre ad ipoteca i beni suddetti. L'anzidetta facolta' puo' essere esercitata anche nei riguardi dei soci receduti, esclusi o cedenti, nei limiti stabiliti nell'art. 25, comma 2°. Il socio a garanzia limitata ha diritto tuttavia di ottenere la cancellazione della trascrizione, qualora versi interamente al liquidatore l'ammontare della somma per cui egli e' obbligato per il pagamento dei debiti sociali, ovvero offra garanzie, ritenute idonee dal liquidatore, per il pronto pagamento della somma stessa.
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