Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1706/1937Art. 39
Regio decreto 1706/1937

Art. 39 — Art. 24, legge 6 giugno 1932, n. 656

ELI /it/regio-decreto/1937/08/26/1706/art/39parte di Regio decreto 1706/1937
Art. 39. (Art. 24, legge 6 giugno 1932, n. 656). Per l'inosservanza delle disposizioni del terzo comma dell'art. 3 del presente Testo unico, e' applicabile la pena pecuniaria, da L. 500 a L. 3000. La pena pecuniaria e' da L. 100 a L. 5000 per la inosservanza: a) delle norme, in quanto siano applicabili, del titolo V e del titolo VII del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, conformemente al disposto degli articoli 87 e 88 di detto Regio decreto-legge; b) delle norme di cui agli articoli 3, comma 2° ultima parte, 4, 5, 6, 10, comma 3°, 11, 12, 13, comma 3°, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21 del presente Testo unico; c) delle disposizioni dello statuto. La stessa pena pecuniaria da L. 100 a L. 5000 si applica qualora, nel termine indicato nell'art. 31 ovvero nel comma 1° dell'art. 49, non sia stata convocata l'assemblea dei soci per procedere alle deliberazioni prevedute negli articoli anzidetti.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1706/1937 · fonte Normattiva ↗

← Art. 38 Art. 40 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.