Regio decreto 1706/1937
Art. 36 — Le norme di cui agli articoli 23, 24 e 25 si applicano anche alla liquidazione prevista nel presente capo
Art. 36. Le norme di cui agli articoli 23, 24 e 25 si applicano anche alla liquidazione prevista nel presente capo. Per la compilazione del piano di ripartizione deve essere sentito il Comitato di sorveglianza. E' parimenti applicabile il disposto del 2° comma dell'art. 26. Dalla data di pubblicazione del decreto di messa in liquidazione della societa', nella Gazzetta Ufficiale del Regno, nessuna azione puo' essere promossa o proseguita contro i soci da parte dei creditori dell'azienda.
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