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Regio decreto 1706/1937

Art. 35 — Art. 21, comma 20°, legge 6 giugno 1932, n. 656

ELI /it/regio-decreto/1937/08/26/1706/art/35parte di Regio decreto 1706/1937
Art. 35. (Art. 21, comma 20°, legge 6 giugno 1932, n. 656). (Articolo unico, n. 10°, legge 25 gennaio 1934, n. 186). Oltre che nei casi indicati nel comma 1°, lettera a), dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, e nell'art. 32 del presente Testo unico, puo' essere disposta la messa in liquidazione delle «Casse rurali ed artigiane»: a) quando ricorrano le condizioni previste nell'art. 4, ultimo comma, del presente Testo unico, senza che si sia provveduto all'adempimento dell'obbligo ivi stabilito; b) quando i soci non abbiano deliberato nel caso previsto nell'art. 12 la reintegrazione del capitale sociale, ovvero, se vi sia stata la deliberazione, non abbiano effettuato i versamenti entro il termine di sei mesi dal giorno in cui la deliberazione stessa e' diventata esecutiva; c) quando, a giudizio dell'Ispettorato, l'azienda non si trovi piu' in condizioni di raggiungere gli scopi sociali; d) su istanza degli organi amministrativi dell'azienda, ovvero dell'assemblea generale dei soci previa, in ogni caso, motivata deliberazione. La liquidazione coattiva puo' essere disposta anche quando l'azienda sia amministrata dai commissari straordinari di cui al capo VII del presente Testo unico ovvero sia in corso la sua liquidazione secondo le norme ordinarie. I commissari straordinari e i liquidatori possono chiedere che si faccia luogo alla liquidazione di cui al presente capo, la quale puo' anche essere disposta, d'ufficio, in luogo della liquidazione volontaria, allo scopo di rendere piu' sollecita la liquidazione. In questi casi le relative procedure si arrestano e vengono sostituite dalla procedura di liquidazione regolata dal presente capo. Per la nomina di uno o piu' commissari liquidatori, del Comitato di sorveglianza, e per tutto quanto si riferisce a detti organi ed alla liquidazione dell'azienda, si osservano le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, salvo quanto e' stabilito nella disposizioni seguenti.

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