Regio decreto 1706/1937
Art. 32 — Qualora le assemblee dei soci delle aziende indicate nell'articolo precedente non deliberino, entro il termin…
Art. 32. Qualora le assemblee dei soci delle aziende indicate nell'articolo precedente non deliberino, entro il termine stabilito, in conformita' della richiesta dell'Ispettorato, questo ha facolta' di disporre la messa in liquidazione, secondo le norme del capo VIII del presente Testo unico, di una o anche di tutte le aziende anzidette e di promuovere eventualmente, in questo secondo caso, la costituzione di una nuova «Cassa rurale ed artigiana».
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