Regio decreto 1706/1937
Art. 33 — Art. 20, legge 6 giugno 1932, n. 656
Art. 33. (Art. 20, legge 6 giugno 1932, n. 656). Nei casi indicati nell'art. 57, lettere a) e b), del Regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, si puo' provvedere allo scioglimento degli organi amministrativi delle «Casse rurali ed artigiane» in conformita' di quanto dispone lo stesso art. 57. Allo scioglimento puo' altresi' procedersi, sempre con la osservanza delle formalita' prescritte nel predetto art. 57, qualora esso sia richiesto all'Ispettorato, con deliberazione motivata, dagli stessi organi amministrativi delle «Casse rurali ed artigiane» ovvero dall'assemblea generale dei soci.
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