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Regio decreto 1706/1937

Art. 31 — Quando in uno stesso Comune funzioni piu' di una azienda soggetta alle disposizioni del presente Testo unico,…

ELI /it/regio-decreto/1937/08/26/1706/art/31parte di Regio decreto 1706/1937
Art. 31. Quando in uno stesso Comune funzioni piu' di una azienda soggetta alle disposizioni del presente Testo unico, l'Ispettorato, previo accertamento dello stato delle attivita' e delle passivita' delle singole aziende, puo' disporre che le assemblee dei soci siano convocate, entro il termine che all'uopo stabilira', allo scopo di deliberare sulla loro fusione, secondo le modalita', che potra' all'uopo fissare. Gli atti di fusione che hanno luogo, ai sensi del comma precedente, ed il trapasso di beni, attivita' e passivita' dipendenti dagli atti stessi, sono soggetti a tassa fissa di registro e ipotecaria, di L. 10, in conformita' di quanto dispone l'art. 52 del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400.

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