Regio decreto 1706/1937
Art. 30 — Le «Casse rurali ed artigiane» conservano la facolta' di fondersi o di procedere ad incorporazioni, a norma d…
Art. 30. Le «Casse rurali ed artigiane» conservano la facolta' di fondersi o di procedere ad incorporazioni, a norma del titolo VII, capo I, del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400.
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