Regio decreto 1706/1937
Art. 29 — Art. 18, legge 6 giugno 1932. n. 656
Art. 29. (Art. 18, legge 6 giugno 1932. n. 656). La vigilanza dell'Ispettorato e' esercitata, normalmente, per mezzo dei sindaci di nomina governativa, di cui all'articolo 13, per mezzo dell'esame della periodica documentazione rimessa dalle aziende a norma dell'art. 11 n. 2°, e mediante ispezioni.
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