Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1706/1937Art. 29
Regio decreto 1706/1937

Art. 29 — Art. 18, legge 6 giugno 1932. n. 656

ELI /it/regio-decreto/1937/08/26/1706/art/29parte di Regio decreto 1706/1937
Art. 29. (Art. 18, legge 6 giugno 1932. n. 656). La vigilanza dell'Ispettorato e' esercitata, normalmente, per mezzo dei sindaci di nomina governativa, di cui all'articolo 13, per mezzo dell'esame della periodica documentazione rimessa dalle aziende a norma dell'art. 11 n. 2°, e mediante ispezioni.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1706/1937 · fonte Normattiva ↗

← Art. 28 Art. 30 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.