Regio decreto 1706/1937
Art. 28 — Art. 17, legge 6 giugno 1932, n. 656
Art. 28. (Art. 17, legge 6 giugno 1932, n. 656). Le « Casse rurali ed artigiane», che raccolgano o non raccolgano depositi, sono soggette alla vigilanza dell'Ispettorato, il quale la esercita in conformita' dei poteri concessigli nei riguardi delle aziende di credito in generale, dal R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, salvo quanto e' stabilito nel presente Testo unico.
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