Regio decreto 1706/1937
Art. 27 — Articolo unico, n. 11°, legge 25 gennaio 1934, n. 186
Art. 27. (Articolo unico, n. 11°, legge 25 gennaio 1934, n. 186). Quando, a giudizio dell'Ispettorato, la liquidazione, prevista nel presente capo, di una «Cassa rurale ed artigiana» non si svolga con regolarita' o speditezza, possono disporsi con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'Ispettorato stesso, sia la sostituzione dei liquidatori, sia quella dei sindaci. Le sostituzioni anzidette non implicano mutamento della procedura di liquidazione regolata da questo capo, salvo peraltro quanto e' disposto nell'art. 35, comma 2°. Qualora si tratti di liquidatori nominati dal Tribunale, l'Ispettorato da' comunicazione delle accertate irregolarita' o della riscontrata trascuratezza nello svolgimento delle operazioni al pubblico ministero, il quale chiedera' al Tribunale la revoca e la sostituzione dei liquidatori. In questi casi, entro cinque giorni dalla data del decreto del Tribunale, deve esserne data comunicazione d'ufficio, per cura del cancelliere, all'Ispettorato, il quale con provvedimento del Capo dell'Ispettorato stesso e con le modalita' previste nell'art. 58, lett. b), del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, puo' disporre la costituzione di un nuovo Collegio dei sindaci in sostituzione di quello nominato dall'assemblea dei soci.
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