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Regio decreto 1706/1937

Art. 26 — Art. 23, comma 2°, legge 6 giugno 1932, n, 656

ELI /it/regio-decreto/1937/08/26/1706/art/26parte di Regio decreto 1706/1937
Art. 26. (Art. 23, comma 2°, legge 6 giugno 1932, n, 656). I creditori dell'azienda in liquidazione non possono esercitare le azioni derivanti dai loro crediti se non contro il liquidatore. Qualora la liquidazione si chiuda con un concordato, la responsabilita' dei soci e' contenuta nei limiti del concordato stesso.

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