Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1706/1937Art. 17
Regio decreto 1706/1937

Art. 17 — Art. 12, comma 3°, legge 6 giugno 1932, n. 656

ELI /it/regio-decreto/1937/08/26/1706/art/17parte di Regio decreto 1706/1937
Art. 17. (Art. 12, comma 3°, legge 6 giugno 1932, n. 656). Le «Casse rurali ed artigiane», in relazione a quanto e' stabilito nei rispettivi statuti, possono: a) concedere prestiti contro rilascio di cambiali; b) acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie o altri titoli ad esse equiparati per legge; c) assumere la rappresentanza di Consorzi agrari provinciali per la fornitura ai soci di macchine agricole, di attrezzi, di merci di uso agrario e, in genere, di materie utili all'esercizio dell'agricoltura; d) acquistare, per conto dei soci, macchine, attrezzi e prodotti di cui alla lett. c), previa concessione ai committenti del relativo finanziamento o contro versamento del prezzo; e) assumere la rappresentanza di Enti o di societa' per l'assicurazione dei prodotti e delle scorte vive o morte delle aziende agrarie dei soci.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1706/1937 · fonte Normattiva ↗

← Art. 16 Art. 18 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.