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Regio decreto 1706/1937

Art. 16 — Art. 11, legge 6 giugno 1932, n. 656

ELI /it/regio-decreto/1937/08/26/1706/art/16parte di Regio decreto 1706/1937
Art. 16. (Art. 11, legge 6 giugno 1932, n. 656). Le «Casse rurali ed artigiane» possono compiere, previa autorizzazione ai sensi di legge, operazioni di credito agrario di esercizio, direttamente o come Enti intermediari degli Istituti speciali di credito agrario, nonche' operazioni di credito agrario di miglioramento. Con il provvedimento di autorizzazione, possono esser fissati limiti, sia per la durata, sia per l'entita' di dette operazioni.

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