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Regio decreto 1706/1937

Art. 18 — Art. 12, commi 3° e 4°, legge 6 giugno 1932, n. 656

ELI /it/regio-decreto/1937/08/26/1706/art/18parte di Regio decreto 1706/1937
Art. 18. (Art. 12, commi 3° e 4°, legge 6 giugno 1932, n. 656). Le «Casse rurali ed artigiane», sempre che cio' sia previsto nei rispettivi statuti, possono inoltre: a) concedere mutui chirografari e ipotecari di durata non superiore a cinque anni, con estinzione rateale; b) aprire conti correnti attivi con garanzia di titoli di cui all'art. 17, lett. b), ovvero di cambiali in bianco; c) acquistare o vendere, per conto dei soci ed anche di terzi, titoli di cui all'art. 17, lett. b), a condizione che, da parte dei committenti, sia anticipato il prezzo in caso di acquisto o siano preventivamente consegnati i titoli, in caso di vendita; d) assumere servizi di corrispondenza, di incasso effetti e di emissione assegni e vaglia bancari; e) riscontare il portafoglio, effettuare anticipazioni su titoli di proprieta' ed emettere cambiali passive. E' inibita, salvo autorizzazione dell'Ispettorato, ogni altra specie di operazioni non prevista nel presente Testo unico.

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