Regio decreto 2135/1936
Art. 28 — Nel caso di particolari necessita' di carattere eccezionale, riconosciute dal Ministero, possono essere chiam…
Art. 28. Nel caso di particolari necessita' di carattere eccezionale, riconosciute dal Ministero, possono essere chiamati a prestare temporaneamente la loro opera, assistenti e preparatori incaricati, purche' nel ruolo organico esistano corrispondenti posti vacanti. Ciascuno deve avere il titolo prescritto per ricoprire le relative cariche e l'incarico devo limitarsi al periodo di tempo necessario per ricoprire i posti vacanti mediante concorso. L'incarico e' conferito con decreto Ministeriale, su proposta del Comando dell'Accademia, all'inizio dell'anno accademico e per la durata del medesimo.
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