Regio decreto 2135/1936
Art. 29 — Gli assistenti incaricati hanno un compenso pari a tanti dodicesimi dello stipendio iniziale, dell'11° grado,…
Art. 29. Gli assistenti incaricati hanno un compenso pari a tanti dodicesimi dello stipendio iniziale, dell'11° grado, compreso il supplemento di servizio attivo, quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato; i preparatori incaricati percepiscono l'analogo compenso, commisurato pero' allo stipendio iniziale del 12° grado e supplemento di servizio attivo relativo. Dette retribuzioni sono comprensive del trattamento di caro-viveri. Per il maggiore insegnamento, per i loro doveri e i loro diritti, e relativi compensi, agli assistenti e preparatori incaricati sono estese le norme vigenti per quelli di ruolo.
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